ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO DI CAMERATA NUOVA (RM)
STATUTO
ART.1
DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita con atto pubblico l'Associazione Turis
tica Pro Loco di Camerata Nuova con sede legale in
Camerata Nuova, Viale Manzoni 1, di seguito anche de
nominata Pro Loco. L'Associazione può modificare li-
beramente la suddetta sede, secondo le esigenze ope
rative ed organizzative.
ART.2
FINALITA'
natura privatistica senza scopo di lucro, ma con ri-
levanza pubblica e dirette a favorire la conoscenza,
la valorizzazione e la tutela delle risorse turisti-
che, naturalistiche, culturali, storiche ed enogas-
tronomiche del Comune di Camerata Nuova.
ART.3
COMPITI E OBIETTIVI
cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione
con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici
e privati, in particolare:
a) promuove iniziative atte a contribuire al
miglioramento della qualità della vita nel Comune di
Camerata Nuova nonché a preservare e diffondere le
tradizioni culturali e folkloristiche più significa-
tive del paese;
b) svolge attività di propaganda per la tutela e la
valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e
monumentali del luogo;
c)organizza iniziative utili allo sviluppo della
conoscenza delle attrattive di Camerata Nuova anche
al di fuori del territorio comunale ed opera per la
migliore gestione dei servizi di interesse turistico
d) promuove la cultura dell’accoglienza e garantisce
migliori servizi di assistenza e informazione dei
turisti con l’apertura di appositi uffici o attra-
verso apposite convenzioni con gli IAT (Sistema di
Informazioni e Accoglienza Turistica in Italia);
e) sviluppa attività di carattere sociale;
f) promuove e svolge attività culturali e ricreative
organizza convegni, concerti, sagre e lotterie;
gestisce circoli nell’ambito del Comune di Camerata
Nuova; svolge ogni altra attività diretta a miglio-
rare in generale le condizioni di soggiorno dei
turisti;
g) intraprende iniziative idonee a favorire, attra-
verso processi partecipativi, il raggiungimento de-
gli obiettivi sociali del turismo.
ART. 4
ATTIVITA' DEI SOCI
L'attività dell'Associazione è assicurata prevalen-
temente con prestazioni personali, volontarie e gra-
tuite degli associati.
ART.5
SOCI – DIRITTI E DOVERI
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a)soci Ordinari,
b)soci Sostenitori,
c)soci Onorari;
d) soci Juniores.
L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbli
go di rendere nota la motivazione, dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del
candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e
dietro versamento della quota sociale. Possono esse-
re soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e
tutti coloro che per motivazioni varie (in via esem-
plificativa villeggianti, ex residenti) possano es-
sere interessati all’attività della Pro Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre
alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volonta-
rie straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che sono
riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti
particolari acquisiti a favore o nella vita della
Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto
di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni
del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci,
comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale
Sono soci Juniores coloro che non hanno raggiunto il
compimento del 18° anno di età.
Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell’As-
semblea, hanno diritto di:
a)votare per eleggere gli organi direttivi della
Pro Loco, purché in regola con il versamento della
quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima
della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea
b)essere eletti alle cariche direttive della Pro
Loco;
c)votare per l’approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in
regola con il versamento della quota sociale avvenu-
to almeno trenta giorni prima della data fissata per
lo svolgimento dell’Assemblea;
d)ricevere la tessera della Pro Loco;
e)frequentare i locali della sede sociale;
f)ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g)ottenere tutte le facilitazioni che comportano
la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in
occasione delle attività promosse o/ed organizzate
dalla Pro Loco stessa.
I soci hanno il dovere di:
a)rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro
Loco;
b)versare nei termini, entro l’anno solare, la quota
sociale;
c)non operare in concorrenza con l’attività della
Pro Loco.
La qualifica di socio si perde per: morte, dimissio-
ni, mancato pagamento della quota associativa, esclu
sione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di
di indegnità del socio a causa di attività pregiudi-
zievole alla Pro Loco o incompatibile con le attivi-
tà stesse, mancata partecipazione consecutiva a 3
assemblee.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del
Consiglio Direttivo.
ART.6
ORGANI
Sono organi della Pro Loco:
a)L’Assemblea dei Soci;
b)Il Consiglio Direttivo;
c)Il Presidente;
d)Il Segretario;
e)Il Tesoriere;
f)Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 7
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea:
a)rappresenta l’universalità dei soci e le sue deci-
sioni, prese in conformità alla legge e al presente
statuto, obbligano i soci;
b)ha il compito di dare le direttive per la realiz-
zazione delle proprie finalità;
c)è composta di tutti i soci, in regola con la quota
sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea;
d)è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia
ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal
Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice
Presidente), assistito dal Segretario. In caso di
assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci
presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea
eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segre
tario della Pro Loco.
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita
una delega ad un altro socio.
L’assemblea ordinaria:
a)è convocata almeno due volte l’anno per le deci-
sioni di sua competenza, delibera sul conto consun-
tivo dell’anno precedente e sulla formazione del
bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il
1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma
di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo
o dei soci;
b)deve essere convocata, entro il mese di novembre
per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il
mese di maggio per l’approvazione del bilancio con-
suntivo;
c)deve essere convocata, per le elezioni delle cari-
che sociali, almeno trenta giorni prima della scaden-
za del mandato;
d)è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine
del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno
quindici giorni prima della data fissata, consegnato
a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede
della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il
Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno
insieme le modalità di convocazione per ciascuna
assemblea;
e)è valida, in prima convocazione, con la partecipa-
zione di almeno la metà dei soci e delibera con voto
favorevole della metà più uno dei voti espressi; è
valida, in seconda convocazione, da indirsi qualun-
que sia il numero dei partecipanti e delibera con
voto favorevole della metà più uno dei voti espres-
si. La convocazione, quando se ne ravvisi la neces-
sità, può essere richiesta in maniera scritta dalla
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da
almeno un terzo dei soci.
L'assemblea è considerata straordinaria soltanto
quando si riunisce per deliberare sulle modifiche
dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo
scioglimento dell'associazione ed è convocata con
avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), porta
to a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni
prima della data fissata, consegnato a mano o a
mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro
Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente
ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le
modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La
richiesta di convocazione potrà provenire dal Presi-
dente quando ne ravvisi la necessità, in seguito
alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei
soci.
L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che
in seconda convocazione, con il voto favorevole del-
la maggioranza dei partecipanti e la presenza di
almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipote-
si di scioglimento nel qual caso è valida sia in
prima sia in seconda convocazione, solo con il voto
favorevole della maggioranza dei partecipanti e la
presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscrit-
ti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà
essere redatto apposito verbale firmato dal Presi-
dente e dal Segretario, consultabile da tutti i so-
ci presso la sede sociale.
ART.8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a)è formato da un numero dispari, stabilito dalla
Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a
votazione segreta dall’Assemblea stessa. Tutti i
soci, iscritti da trenta giorni, possono essere elet
ti; sono eletti coloro che hanno riportato il =====
maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto
il più anziano di militanza;
b)resta in carica cinque anni e tutti i membri sono
rieleggibili;
c)si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a
seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei
membri;
d)può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e
documentate, relativi alle attività statutarie;
e)è investito dei poteri per la gestione ordinaria
della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciu
te tutte le facoltà per il raggiungimento delle fina
lità sociali che non siano dalla legge o dal presen-
te statuto riservate, in modo tassativo, all’Assem-
blea;
f)stabilisce la quota sociale annuale da versare;
g)predispone i regolamenti interni per l’organizza-
zione ed il funzionamento delle varie attività, ivi
compresi quelli delle elezioni degli organi statuta-
ri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la pre-
senza effettiva della metà più uno dei membri del
Consiglio Direttivo e il voto favorevole della mag-
gioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo
il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patri-
monio sociale, la formazione del bilancio di previ-
sione con relativo programma di attuazione, la ste-
sura del conto consuntivo e della relazione dell’at-
tività svolta.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione
motivata, assenti per tre sedute consecutive, posso-
no essere dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio Direttivo il quale provvede alla surroga-
zione dei medesimi.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consi-
glieri mancanti saranno sostituiti con i soci che,
secondo i risultati delle elezioni, seguono immedia-
tamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da
utilizzare per la surrogazione potrà essere inedetta
una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del
Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la
sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza
dei componenti del Consiglio Direttivo sia contempo-
ranea e riguardi la metà più uno dei soci, l’intero
Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il
Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi del-
la vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’ele-
zione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto appo-
sito verbale, approvato di volta in volta dal Consi-
glio stesso e firmato dal Presidente e dal Segreta-
rio.
ART.9
IL PRESIDENTE
Il Presidente della Pro Loco:
a)è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione con votazione a scrutinio segreto;
b)dura in carica per lo stesso periodo di vigenza
del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In
caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sosti-
tuito dal vice Presidente, eletto come sopra al
punto a). In caso di impedimento definitivo sarà
dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà
all’elezione di un nuovo Presidente;
c)ha la responsabilità dell’amministrazione della
Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in
giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo
e l’Assemblea dei Soci;
d)può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti
di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella
successiva riunione.
ART.10
IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario:
a)è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta
del Presidente, da scegliersi fra i soci;
b)assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali
delle relative riunioni, cura la conservazione della
documentazione riguardante la vita della Pro Loco,
assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede
al normale funzionamento degli uffici;
c)è responsabile, insieme al Presidente, della tenu-
ta di idonea documentazione dalla quale risulta la
gestione economica e finanziaria della Pro Loco non-
ché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il tesoriere:
a)è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi
fra i soci;
b)annota i movimenti contabili della Pro Loco.
Il Segretario e il Tesoriere hanno la delega alla
firma degli assegni in caso di assenza o impedimento
del Presidente.
E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo
socio.
ART. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a)è composto di tre membri effettivi e da due sup-
plenti;
b)è scelto fra i soci ed eletto dall’Assemblea con
votazione a scrutinio segreto, separato da quella
per le elezioni del Consiglio Direttivo;
c)dura in carica cinque anni e tutti i membri sono
rieleggibili;
d)ha il compito di esaminare periodicamente ed oc-
casionalmente la contabilità sociale, riferendone
all’Assemblea;
e)può essere invitato alle riunioni del Consiglio
Direttivo ed in tal caso può esprimere l’opinione
sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto
di voto.
Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il
maggior numero dei voti; i primi tre quali membri
effettivi, gli altri due come supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il
Presidente.
In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro
supplente che ha riportato il maggior numero di voti
nelle elezioni.
Nel caso che non sia possibile provvedere alle sos-
tituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il
rinnovo dell’intero Consiglio.
ART. 12
PATRIMONIO
L’entrate economiche con le quali
vede alla propria attività sono:
a)le quote sociali;
b)le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque
titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;
c)i proventi di gestione di attività e/o di inizia-
tive permanenti od occasionali;
d)i contributi di privati cittadini;
e) eredità, donazioni e legati;
L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco
deve essere trascritto in apposito registro degli
inventari.
Art. 13
DISPOSIZIONI GENERALI
a) deve essere iscritta all’Albo Provinciale del
Lazio delle Associazioni Pro Loco;
b) aderisce facoltativamente all’U.N.P.L.I. (Unio-
ne Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Re-
gionale delle Pro Loco del Lazio, nel rispetto dello
Statuto e delle normative U.N.P.L.I.;
c) non può, in nessun caso, distribuire i proventi
delle attività fra gli associati, anche in forme in-
dirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle direttamente connesse.
c) ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo
di gestione a favore di attività istituzionali sta-
tutariamente previste.
e) ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in
caso di scioglimento, ad altra Associazione che ope-
ri a fini di utilità sociale.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato
valgono le norme del codice civile.
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