Statuto
Allegato “A”
STATUTO DEL CONSORZIO DELLE PRO LOCO DELLA VALLE DEL CAVALIERE
Art.1 -COSTITUZIONE DI CONSORZIO
Tra le Associazioni Pro Loco di: Arsoli, Camerata Nuova, Collalto Sabino, Colli di Monte Bove,
Montesabinese, Pietrasecca, Riofreddo, Vallinfreda, Villa Romana, Vivaro Romano
è costituito il "CONSORZIO DELLE PRO LOCO DELLA VALLE DEL CAVALIERE" di seguito denominato
“Consorzio”.
Con l'associazione fra le Pro Loco aderenti il Consorzio partecipa alla realizzazione delle finalità di cui
alle leggi di riferimento in materia di promozione turistica e sociale del territorio delimitato dai Comuni
delle Pro Loco aderenti, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti del Consorzio e dell' U.N.P.L.I.
(Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e secondo principi di coerenza con la programmazione in materia di
turismo delle Regioni Abruzzo e Lazio di cui le Pro Loco costituenti fanno parte.
Del Consorzio fanno parte le Pro Loco partecipanti all’Atto Costitutivo e quelle successivamente
ammesse a norma dell’ art. 16.
Art.2 - SEDE
Il Consorzio ha sede in Arsoli (Rm), in Piazza Amico d’Arsoli n° 13 presso la sede dell’Associazione Pro
Loco di Arsoli.
La modifica della sede è libera secondo le esigenze operative e tecniche del Consorzio e non costituisce
modifica statutaria.
Art.3 – SCOPI
Il Consorzio è apolitico, apartitico e non ha scopo di lucro, può esercitare qualsiasi attività, diretta o
indiretta, continuativa od occasionale, a favore delle Pro Loco aderenti al fine di realizzare i seguenti
scopi:
a) promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco consorziate, favorendo la collaborazione
con altri Consorzi e con le strutture provinciali, regionali e nazionale dell’UNPLI;
b) promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco e di tutelarne gli interessi secondo le singole
esigenze, indirizzandole a perseguire gli scopi che in particolare riguardano l’accoglienza, la
solidarietà, l’ospitalità, l’assistenza, il volontariato, la promozione sociale e l’informazione, la
formazione dei dirigenti;
c) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale del territorio con
particolare riferimento alla conservazione, tutela e promozione delle tradizioni locali anche
attraverso la realizzazione di un sistema turistico territoriale;
d) promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, artistiche,
ricreative, sportive, ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che
valorizzino i beni storici, architettonici, artistici, monumentali nonché il patrimonio naturalistico,
ambientale e le produzioni tipiche del territorio;
e) promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambienti
culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi sia direttamente, sia
attraverso la partecipazione a progetti di terzi;
f) rappresentare le Associazioni Pro Loco nei confronti di tutte le realtà che operano a livello locale,
comunale e consortile;
g) pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché realizzare attività
editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali dell'ambito territoriale di
competenza;
h) tutelare, organizzare e gestire beni culturali anche di proprietà pubblica, attività di servizio,
supporto, consulenza, aggiornamento e formazione stipulando convenzioni a favore delle Pro Loco
associate;
i) organizzare e gestire uffici turistici che promuovano il territorio di competenza;
j) collaborare con Enti pubblici o privati anche in forma associativa, per il raggiungimento degli scopi
sociali;
k) svolgere funzioni delegate dalle strutture UNPLI provinciali, regionali e nazionale.
I proventi derivanti dalle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in
forme indirette.
Art.4 - DURATA DEL CONSORZIO ED ESERCIZI
La durata del Consorzio è illimitata.
Gli esercizi consortili coincidono con l’anno solare (iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di
ogni anno). Il primo esercizio consortile decorre dalla data di costituzione del Consorzio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
Art.5 – SOCI
Sono soci del Consorzio le Pro Loco costituenti e quelle successivamente ammesse ai sensi del presente
statuto. Tutte le Pro Loco partecipanti al Consorzio devono essere iscritte all’UNPLI.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare alle Assemblee;
b) a eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
c) alle informazioni, eventuali facilitazioni in occasioni di eventi ed iniziative promossi ed organizzati
dal Consorzio o dall’UNPLI, ad eventuali pubblicazioni e a frequentare la sede sociale.
I soci hanno il dovere di essere parte attiva, contribuire e partecipare alle attività del Consorzio e sono
obbligati a rispettare le norme statutarie e i regolamenti.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, le quali non esonerano il socio dagli impegni assunti;
b) per espulsione, deliberata per gravi motivi morali a seguito di inosservanza delle deliberazioni
degli organi statutari, violazioni degli statuti del Consorzio e dell’Unpli, per assunzione di
deliberazioni, atti e fatti lesivi per gli interessi consortili;
c) per la perdita della qualifica di Pro Loco associata all’UNPLI;
d) per morosità e per indegnità.
I provvedimenti disciplinari sono assunti dall’Assemblea dei Soci e comunicati all’interessato che potrà
proporre ricorso entro 30 giorni dall’avviso presentando controdeduzioni al Collegio dei Probiviri.
Art. 6 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere
7. il Collegio dei Revisori dei Conti;
8. il Collegio dei Probiviri.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere del Consorzio possono essere
ricoperte solo da soci regolarmente iscritti ad una delle Pro Loco aderenti al Consorzio anche se in
queste non rivestono la carica di Presidente o altri incarichi.
Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L' Assemblea dei soci del Consorzio, è composta da 2 rappresentanti nominati da ogni singola Pro Loco
consorziata di cui uno è il Presidente della Pro Loco o suo delegato. E’ data facoltà ad ogni
rappresentante di Pro Loco di farsi rappresentare a mezzo delega scritta e, a sua volta, essere portatore
di una sola delega.
L’Assemblea è’ investita dei più ampi poteri per l’attuazione degli scopi consortili. Può essere Ordinaria o
Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria delibera:
a) sugli indirizzi generali del Consorzio
a) sulla delimitazione del Consorzio e sull’ammissione di nuovi soci
b) sulla sede
c) sulla quota associativa annuale
d) sul bilancio preventivo e programma di attività
e) sul bilancio consuntivo e relazione morale
f) sull’approvazione dei regolamenti interni
g) sull’applicazione dei provvedimenti disciplinari.
E’ inoltre competenza dell’Assemblea Ordinaria provvedere a:
a) eleggere il Presidente del Consorzio;
b) ratificare la nomina del Vice Presidente;
c) nominare il collegio dei Revisori dei Conti;
d) eleggere il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo per l’approvazione del
conto consuntivo e relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e entro il 30 novembre per
l’approvazione del programma e bilancio preventivo dell’anno successivo. E’ validamente costituita, in
prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà delle Pro Loco consorziate e delibera con
voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora
dopo la prima, è valida con qualsiasi numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consorzio.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modifiche statutarie
b) sullo scioglimento del Consorzio
c) sugli argomenti straordinari previsti dalla normativa vigente e riguardanti il patrimonio.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti
almeno i due terzi delle Pro Loco consorziate e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo la prima, è valida con almeno un terzo
dei soci presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.
Le Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria sono convocate dal Presidente o dietro richiesta scritta di
almeno due terzi dei soci, con avviso che deve essere inviato ai soci stessi con almeno 10 giorni di
anticipo tramite il servizio postale o posta elettronica certificata (PEC) o altra forma di divulgazione e
comunicazione che possa comprovarne il ricevimento.
L’Assemblea delibera con voto palese per alzata di mano, fatto salvo il potere di scelta da parte
dell’Assemblea stessa di altra modalità di votazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio, assistito dal Segretario.
Per quanto qui non previsto, il funzionamento ed i lavori dell’Assemblea sono disciplinati da apposito
regolamento.
Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente o dal delegato di ogni singola Pro Loco designato dalla
Pro Loco stessa fra i propri rappresentanti all’Assemblea. In caso di cessazione dalla carica ricoperta
nella Pro Loco di appartenenza il Consigliere rimarrà in carica fino alla surroga.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio ed ogni qualvolta venga
formulata richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri. Alle sedute del Consiglio Direttivo
partecipano il Segretario e il Tesoriere.
Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali,
dell’UNPLI, di altri organismi, nonché personalità, esperti e consulenti dei quali si ritiene opportuna la
presenza ai fini dell’assunzione di particolari deliberazioni.
La convocazione avviene a mezzo di lettera semplice, fax o e-mail da inviare almeno 5 giorni prima della
riunione a ciascuna consorziata. Per decisioni urgenti la convocazione può essere comunicata anche
telefonicamente dal Presidente con preavviso di almeno ventiquattro ore.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora
della seduta.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza semplice dei
componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità
prevale la decisione ove propende il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio
ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il conseguimento degli scopi associativi che
non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
b) nominare il Segretario e il Tesoriere su proposta del Presidente
c) costituire eventuali Commissioni e Gruppi di lavoro
d) redigere il programma annuale di attività, il Conto Consuntivo e il Bilancio di Previsione da
sottoporre all’Assemblea;
e) predisporre i regolamenti interni del Consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) deliberare la liquidazione di spesa;
g) deliberare l’assunzione di finanziamenti relativi al funzionamento e all’attività del Consorzio ad
eccezione di quelli concernenti i beni immobili, che rimangono di competenza dell’Assemblea;
h) assumere qualsiasi atto che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consigliere che per tre volte consecutive non sia presente alle riunioni senza giustificazione motivata
è dichiarato decaduto con deliberazione dell’Assemblea e la Pro Loco che esso rappresenta espulsa dal
Consorzio.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, il Consigliere mancante dovrà essere sostituito dalla Pro Loco di
appartenenza con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consorzio.
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, può essere scelto anche al di fuori dei
membri del Consiglio stesso purché socio di una delle Pro Loco consorziate. Il Presidente dura in carica
quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
a) ha la firma sociale ed è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte agli Enti ed a
terzi ed agisce e resiste in giudizio per conto dell’ente ;
b) ha il mandato di curare l’osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Consorzio
e delle Associazioni Pro Loco associate
c) dirige il Consorzio ed assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento e alla sua
gestione secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea
d) sovrintende all’ attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea formulando l’ordine del giorno
f) nomina il Vice Presidente
g) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario e del Tesoriere.
Se sfiduciato da almeno i 2/3 dei componenti l’Assemblea, il Presidente decade automaticamente dalla
carica.
In caso decadenza, dimissioni o impedimento grave del Presidente i suoi compiti vengono assolti dal
Vice Presidente che ne svolge le funzioni sino alla prima Assemblea utile alla nomina del nuovo
Presidente da convocarsi entro trenta giorni dalla presa d’atto della decadenza e da tenersi entro i
successivi trenta giorni dalla convocazione. In mancanza del Vice Presidente la convocazione
dell’Assemblea elettiva spetta al Consigliere Anziano.
Art. 10 – IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, al quale può demandare
specifiche funzioni di rappresentanza e gestione. Dette funzioni sono stabilite dal Presidente che ne
risponde nei confronti dell’Assemblea e degli altri organi statutari.
Art. 11 – IL SEGRETARIO E TESORIERE
Per l’attuazione delle deliberazioni e la gestione amministrativa il Consiglio Direttivo, su proposta del
Presidente, nomina un Segretario tra i suoi membri. Il Segretario cura la redazione dei verbali,
predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo per poi sottoporli al Consiglio ed attua tutti
gli adempimenti che gli sono demandati.
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, è responsabile della tenuta dei
libri contabili, provvede agli incassi e ai pagamenti per conto del Consorzio e su mandato del Presidente.
Con apposita deliberazione il Consiglio Direttivo può assegnare al Segretario anche le funzioni di
Tesoriere.
Art. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione contabile e finanziaria del Consorzio è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre
membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra persone interne o esterne al Consorzio, con comprovata
esperienza e professionalità in materia economico-finanziaria.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell’incarico. Nomineranno al loro interno
un Presidente del Collegio.
I Revisori hanno il compito di esaminare in qualsiasi momento la contabilità sociale ed ogni atto
attinente all’amministrazione del Consorzio e, di predisporre ogni anno la relazione sul bilancio da
presentare all’Assemblea. Possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
Per decisione dell’Assemblea dei soci possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Probiviri del
Consorzio anche membri od omologhi incaricati nelle strutture territoriali dell’UNPLI.
Al Collegio dei Probiviri è demandato il controllo sulla corretta applicazione delle norme statutarie e il
compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere in seno al Consorzio.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri è impegnativo per tutti i soci.
Art. 14 – COMMISSIONI, ESPERTI E CONSULENTI
Per lo studio e la risoluzione di determinati problemi e per l’esecuzione di speciali deliberazioni, il
Consiglio Direttivo può nominare Commissioni e Gruppi di lavoro composti da Presidenti o
rappresentanti delle Pro Loco del Consorzio e da persone esperte in specifiche materie. Le Commissioni
e i Gruppi di lavoro possono essere a carattere stabile o temporaneo secondo il mandato del Consiglio
Direttivo.
Per particolari questioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Consulenti esterni anche professionisti.
Art. 15 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese documentate approvate del Consiglio
Direttivo.
Art. 16 – PATRIMONIO E PROVENTI
Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
a) quote sociali (la quota è intrasmissibile e non rivalutabile)
b) eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio)
c) contributi di Enti pubblici, Associazioni e privati
d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
e) arredamenti, attrezzature varie, beni mobili ed immobili
f) proventi derivanti da iniziative ed eventi organizzati direttamente, comprese le raccolte di fondi e
le manifestazioni di sorte
g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
h) entrate derivanti dalla gestione di punti informativi, strutture turistiche e ricettive
i) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche
finalizzati al sostegno di specifici progetti e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari
j) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
k) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale,
non potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta.
In sede di approvazione del Bilancio consuntivo l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere
obbligatoriamente reinvestito per le attività statutarie previste.
Art. 17 – ISCRIZIONI, RINUNCIA E DECADENZA
Le Associazioni Pro Loco che intendono aderire al Consorzio devono inoltrare richiesta scritta inviata alla
sede legale che sarà vagliata dall’Assemblea del Consorzio secondo quanto previsto dall’art. 7. Il
Consorzio non ha obbligo di risposta motivata per il diniego dell’ammissione.
Ogni singola Pro Loco consorziata può recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa formale
comunicazione con raccomandata A.R. La validità del recesso avverrà con il termine dell’esercizio
finanziario.
La recessione dal Consorzio non comporta alcun diritto di liquidazione e non esime la Pro Loco
dall’assolvimento degli obblighi assunti, anche di quelli in solido.
Art. 18 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con la maggioranza dei
due terzi degli aventi diritto. Espletato inutilmente ogni tentativo per il mantenimento del Consorzio,
dopo la liquidazione di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di
utilità sociale.
Art. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli Statuti provinciali,
regionali e nazionale dell’UNPLI e rinvio alle norme di legge regionali e nazionali vigenti in materia ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Il presente Statuto è stato registrato all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle
Entrate di Tivoli il 7 aprile 2011 al n. 2164 Serie 3.
STATUTO DEL CONSORZIO DELLE PRO LOCO DELLA VALLE DEL CAVALIERE
Art.1 -COSTITUZIONE DI CONSORZIO
Tra le Associazioni Pro Loco di: Arsoli, Camerata Nuova, Collalto Sabino, Colli di Monte Bove,
Montesabinese, Pietrasecca, Riofreddo, Vallinfreda, Villa Romana, Vivaro Romano
è costituito il "CONSORZIO DELLE PRO LOCO DELLA VALLE DEL CAVALIERE" di seguito denominato
“Consorzio”.
Con l'associazione fra le Pro Loco aderenti il Consorzio partecipa alla realizzazione delle finalità di cui
alle leggi di riferimento in materia di promozione turistica e sociale del territorio delimitato dai Comuni
delle Pro Loco aderenti, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti del Consorzio e dell' U.N.P.L.I.
(Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e secondo principi di coerenza con la programmazione in materia di
turismo delle Regioni Abruzzo e Lazio di cui le Pro Loco costituenti fanno parte.
Del Consorzio fanno parte le Pro Loco partecipanti all’Atto Costitutivo e quelle successivamente
ammesse a norma dell’ art. 16.
Art.2 - SEDE
Il Consorzio ha sede in Arsoli (Rm), in Piazza Amico d’Arsoli n° 13 presso la sede dell’Associazione Pro
Loco di Arsoli.
La modifica della sede è libera secondo le esigenze operative e tecniche del Consorzio e non costituisce
modifica statutaria.
Art.3 – SCOPI
Il Consorzio è apolitico, apartitico e non ha scopo di lucro, può esercitare qualsiasi attività, diretta o
indiretta, continuativa od occasionale, a favore delle Pro Loco aderenti al fine di realizzare i seguenti
scopi:
a) promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco consorziate, favorendo la collaborazione
con altri Consorzi e con le strutture provinciali, regionali e nazionale dell’UNPLI;
b) promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco e di tutelarne gli interessi secondo le singole
esigenze, indirizzandole a perseguire gli scopi che in particolare riguardano l’accoglienza, la
solidarietà, l’ospitalità, l’assistenza, il volontariato, la promozione sociale e l’informazione, la
formazione dei dirigenti;
c) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale del territorio con
particolare riferimento alla conservazione, tutela e promozione delle tradizioni locali anche
attraverso la realizzazione di un sistema turistico territoriale;
d) promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, artistiche,
ricreative, sportive, ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che
valorizzino i beni storici, architettonici, artistici, monumentali nonché il patrimonio naturalistico,
ambientale e le produzioni tipiche del territorio;
e) promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambienti
culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi sia direttamente, sia
attraverso la partecipazione a progetti di terzi;
f) rappresentare le Associazioni Pro Loco nei confronti di tutte le realtà che operano a livello locale,
comunale e consortile;
g) pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché realizzare attività
editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali dell'ambito territoriale di
competenza;
h) tutelare, organizzare e gestire beni culturali anche di proprietà pubblica, attività di servizio,
supporto, consulenza, aggiornamento e formazione stipulando convenzioni a favore delle Pro Loco
associate;
i) organizzare e gestire uffici turistici che promuovano il territorio di competenza;
j) collaborare con Enti pubblici o privati anche in forma associativa, per il raggiungimento degli scopi
sociali;
k) svolgere funzioni delegate dalle strutture UNPLI provinciali, regionali e nazionale.
I proventi derivanti dalle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in
forme indirette.
Art.4 - DURATA DEL CONSORZIO ED ESERCIZI
La durata del Consorzio è illimitata.
Gli esercizi consortili coincidono con l’anno solare (iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di
ogni anno). Il primo esercizio consortile decorre dalla data di costituzione del Consorzio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
Art.5 – SOCI
Sono soci del Consorzio le Pro Loco costituenti e quelle successivamente ammesse ai sensi del presente
statuto. Tutte le Pro Loco partecipanti al Consorzio devono essere iscritte all’UNPLI.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare alle Assemblee;
b) a eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
c) alle informazioni, eventuali facilitazioni in occasioni di eventi ed iniziative promossi ed organizzati
dal Consorzio o dall’UNPLI, ad eventuali pubblicazioni e a frequentare la sede sociale.
I soci hanno il dovere di essere parte attiva, contribuire e partecipare alle attività del Consorzio e sono
obbligati a rispettare le norme statutarie e i regolamenti.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, le quali non esonerano il socio dagli impegni assunti;
b) per espulsione, deliberata per gravi motivi morali a seguito di inosservanza delle deliberazioni
degli organi statutari, violazioni degli statuti del Consorzio e dell’Unpli, per assunzione di
deliberazioni, atti e fatti lesivi per gli interessi consortili;
c) per la perdita della qualifica di Pro Loco associata all’UNPLI;
d) per morosità e per indegnità.
I provvedimenti disciplinari sono assunti dall’Assemblea dei Soci e comunicati all’interessato che potrà
proporre ricorso entro 30 giorni dall’avviso presentando controdeduzioni al Collegio dei Probiviri.
Art. 6 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere
7. il Collegio dei Revisori dei Conti;
8. il Collegio dei Probiviri.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere del Consorzio possono essere
ricoperte solo da soci regolarmente iscritti ad una delle Pro Loco aderenti al Consorzio anche se in
queste non rivestono la carica di Presidente o altri incarichi.
Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L' Assemblea dei soci del Consorzio, è composta da 2 rappresentanti nominati da ogni singola Pro Loco
consorziata di cui uno è il Presidente della Pro Loco o suo delegato. E’ data facoltà ad ogni
rappresentante di Pro Loco di farsi rappresentare a mezzo delega scritta e, a sua volta, essere portatore
di una sola delega.
L’Assemblea è’ investita dei più ampi poteri per l’attuazione degli scopi consortili. Può essere Ordinaria o
Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria delibera:
a) sugli indirizzi generali del Consorzio
a) sulla delimitazione del Consorzio e sull’ammissione di nuovi soci
b) sulla sede
c) sulla quota associativa annuale
d) sul bilancio preventivo e programma di attività
e) sul bilancio consuntivo e relazione morale
f) sull’approvazione dei regolamenti interni
g) sull’applicazione dei provvedimenti disciplinari.
E’ inoltre competenza dell’Assemblea Ordinaria provvedere a:
a) eleggere il Presidente del Consorzio;
b) ratificare la nomina del Vice Presidente;
c) nominare il collegio dei Revisori dei Conti;
d) eleggere il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo per l’approvazione del
conto consuntivo e relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e entro il 30 novembre per
l’approvazione del programma e bilancio preventivo dell’anno successivo. E’ validamente costituita, in
prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà delle Pro Loco consorziate e delibera con
voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora
dopo la prima, è valida con qualsiasi numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consorzio.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modifiche statutarie
b) sullo scioglimento del Consorzio
c) sugli argomenti straordinari previsti dalla normativa vigente e riguardanti il patrimonio.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti
almeno i due terzi delle Pro Loco consorziate e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo la prima, è valida con almeno un terzo
dei soci presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.
Le Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria sono convocate dal Presidente o dietro richiesta scritta di
almeno due terzi dei soci, con avviso che deve essere inviato ai soci stessi con almeno 10 giorni di
anticipo tramite il servizio postale o posta elettronica certificata (PEC) o altra forma di divulgazione e
comunicazione che possa comprovarne il ricevimento.
L’Assemblea delibera con voto palese per alzata di mano, fatto salvo il potere di scelta da parte
dell’Assemblea stessa di altra modalità di votazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio, assistito dal Segretario.
Per quanto qui non previsto, il funzionamento ed i lavori dell’Assemblea sono disciplinati da apposito
regolamento.
Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente o dal delegato di ogni singola Pro Loco designato dalla
Pro Loco stessa fra i propri rappresentanti all’Assemblea. In caso di cessazione dalla carica ricoperta
nella Pro Loco di appartenenza il Consigliere rimarrà in carica fino alla surroga.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio ed ogni qualvolta venga
formulata richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri. Alle sedute del Consiglio Direttivo
partecipano il Segretario e il Tesoriere.
Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali,
dell’UNPLI, di altri organismi, nonché personalità, esperti e consulenti dei quali si ritiene opportuna la
presenza ai fini dell’assunzione di particolari deliberazioni.
La convocazione avviene a mezzo di lettera semplice, fax o e-mail da inviare almeno 5 giorni prima della
riunione a ciascuna consorziata. Per decisioni urgenti la convocazione può essere comunicata anche
telefonicamente dal Presidente con preavviso di almeno ventiquattro ore.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora
della seduta.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza semplice dei
componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità
prevale la decisione ove propende il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio
ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il conseguimento degli scopi associativi che
non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
b) nominare il Segretario e il Tesoriere su proposta del Presidente
c) costituire eventuali Commissioni e Gruppi di lavoro
d) redigere il programma annuale di attività, il Conto Consuntivo e il Bilancio di Previsione da
sottoporre all’Assemblea;
e) predisporre i regolamenti interni del Consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) deliberare la liquidazione di spesa;
g) deliberare l’assunzione di finanziamenti relativi al funzionamento e all’attività del Consorzio ad
eccezione di quelli concernenti i beni immobili, che rimangono di competenza dell’Assemblea;
h) assumere qualsiasi atto che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consigliere che per tre volte consecutive non sia presente alle riunioni senza giustificazione motivata
è dichiarato decaduto con deliberazione dell’Assemblea e la Pro Loco che esso rappresenta espulsa dal
Consorzio.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, il Consigliere mancante dovrà essere sostituito dalla Pro Loco di
appartenenza con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consorzio.
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, può essere scelto anche al di fuori dei
membri del Consiglio stesso purché socio di una delle Pro Loco consorziate. Il Presidente dura in carica
quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
a) ha la firma sociale ed è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte agli Enti ed a
terzi ed agisce e resiste in giudizio per conto dell’ente ;
b) ha il mandato di curare l’osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Consorzio
e delle Associazioni Pro Loco associate
c) dirige il Consorzio ed assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento e alla sua
gestione secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea
d) sovrintende all’ attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea formulando l’ordine del giorno
f) nomina il Vice Presidente
g) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario e del Tesoriere.
Se sfiduciato da almeno i 2/3 dei componenti l’Assemblea, il Presidente decade automaticamente dalla
carica.
In caso decadenza, dimissioni o impedimento grave del Presidente i suoi compiti vengono assolti dal
Vice Presidente che ne svolge le funzioni sino alla prima Assemblea utile alla nomina del nuovo
Presidente da convocarsi entro trenta giorni dalla presa d’atto della decadenza e da tenersi entro i
successivi trenta giorni dalla convocazione. In mancanza del Vice Presidente la convocazione
dell’Assemblea elettiva spetta al Consigliere Anziano.
Art. 10 – IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, al quale può demandare
specifiche funzioni di rappresentanza e gestione. Dette funzioni sono stabilite dal Presidente che ne
risponde nei confronti dell’Assemblea e degli altri organi statutari.
Art. 11 – IL SEGRETARIO E TESORIERE
Per l’attuazione delle deliberazioni e la gestione amministrativa il Consiglio Direttivo, su proposta del
Presidente, nomina un Segretario tra i suoi membri. Il Segretario cura la redazione dei verbali,
predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo per poi sottoporli al Consiglio ed attua tutti
gli adempimenti che gli sono demandati.
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, è responsabile della tenuta dei
libri contabili, provvede agli incassi e ai pagamenti per conto del Consorzio e su mandato del Presidente.
Con apposita deliberazione il Consiglio Direttivo può assegnare al Segretario anche le funzioni di
Tesoriere.
Art. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione contabile e finanziaria del Consorzio è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre
membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra persone interne o esterne al Consorzio, con comprovata
esperienza e professionalità in materia economico-finanziaria.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell’incarico. Nomineranno al loro interno
un Presidente del Collegio.
I Revisori hanno il compito di esaminare in qualsiasi momento la contabilità sociale ed ogni atto
attinente all’amministrazione del Consorzio e, di predisporre ogni anno la relazione sul bilancio da
presentare all’Assemblea. Possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
Per decisione dell’Assemblea dei soci possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Probiviri del
Consorzio anche membri od omologhi incaricati nelle strutture territoriali dell’UNPLI.
Al Collegio dei Probiviri è demandato il controllo sulla corretta applicazione delle norme statutarie e il
compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere in seno al Consorzio.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri è impegnativo per tutti i soci.
Art. 14 – COMMISSIONI, ESPERTI E CONSULENTI
Per lo studio e la risoluzione di determinati problemi e per l’esecuzione di speciali deliberazioni, il
Consiglio Direttivo può nominare Commissioni e Gruppi di lavoro composti da Presidenti o
rappresentanti delle Pro Loco del Consorzio e da persone esperte in specifiche materie. Le Commissioni
e i Gruppi di lavoro possono essere a carattere stabile o temporaneo secondo il mandato del Consiglio
Direttivo.
Per particolari questioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Consulenti esterni anche professionisti.
Art. 15 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese documentate approvate del Consiglio
Direttivo.
Art. 16 – PATRIMONIO E PROVENTI
Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
a) quote sociali (la quota è intrasmissibile e non rivalutabile)
b) eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio)
c) contributi di Enti pubblici, Associazioni e privati
d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
e) arredamenti, attrezzature varie, beni mobili ed immobili
f) proventi derivanti da iniziative ed eventi organizzati direttamente, comprese le raccolte di fondi e
le manifestazioni di sorte
g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
h) entrate derivanti dalla gestione di punti informativi, strutture turistiche e ricettive
i) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche
finalizzati al sostegno di specifici progetti e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari
j) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
k) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale,
non potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta.
In sede di approvazione del Bilancio consuntivo l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere
obbligatoriamente reinvestito per le attività statutarie previste.
Art. 17 – ISCRIZIONI, RINUNCIA E DECADENZA
Le Associazioni Pro Loco che intendono aderire al Consorzio devono inoltrare richiesta scritta inviata alla
sede legale che sarà vagliata dall’Assemblea del Consorzio secondo quanto previsto dall’art. 7. Il
Consorzio non ha obbligo di risposta motivata per il diniego dell’ammissione.
Ogni singola Pro Loco consorziata può recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa formale
comunicazione con raccomandata A.R. La validità del recesso avverrà con il termine dell’esercizio
finanziario.
La recessione dal Consorzio non comporta alcun diritto di liquidazione e non esime la Pro Loco
dall’assolvimento degli obblighi assunti, anche di quelli in solido.
Art. 18 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con la maggioranza dei
due terzi degli aventi diritto. Espletato inutilmente ogni tentativo per il mantenimento del Consorzio,
dopo la liquidazione di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di
utilità sociale.
Art. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli Statuti provinciali,
regionali e nazionale dell’UNPLI e rinvio alle norme di legge regionali e nazionali vigenti in materia ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Il presente Statuto è stato registrato all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle
Entrate di Tivoli il 7 aprile 2011 al n. 2164 Serie 3.







