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Lo statuto

 

 

ASSOCIAZIONE TURISTICA

 

PRO LOCO DI CAMERATA NUOVA (RM)

 

STATUTO

 

 

 

ART.1

 

DENOMINAZIONE - SEDE

 

E' costituita con atto pubblico l'Associazione Turis

 

tica Pro Loco di Camerata Nuova con sede legale in

 

Camerata Nuova, Viale Manzoni 1, di seguito anche de

 

nominata Pro Loco. L'Associazione può modificare li-

 

beramente la suddetta sede,  secondo le esigenze ope

 

rative ed organizzative.

 

ART.2

 

 FINALITA'

 

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di

 

natura privatistica senza scopo di lucro, ma con ri-

 

levanza pubblica e dirette a favorire la conoscenza,

 

la valorizzazione e la tutela delle risorse turisti-

 

che, naturalistiche, culturali, storiche ed enogas-

 

tronomiche del Comune di Camerata Nuova.

 

ART.3

 

COMPITI E OBIETTIVI

 

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di

 

cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione

 

 

 

con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici

 

e privati, in particolare:

 

a)              promuove iniziative atte a contribuire al  

 

miglioramento della qualità della vita nel Comune di

 

Camerata Nuova nonché a preservare e diffondere le

 

tradizioni culturali e folkloristiche più significa-

 

tive del paese;

 

b)  svolge attività di propaganda per la tutela e la

 

valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e

 

monumentali del luogo;

 

c)organizza iniziative utili allo sviluppo della

 

conoscenza delle attrattive di Camerata Nuova anche   

 

al di fuori del territorio comunale ed opera per la

 

migliore gestione dei servizi di interesse turistico

 

d) promuove la cultura dell’accoglienza e garantisce

 

migliori servizi di assistenza e informazione dei

 

turisti con l’apertura di appositi uffici o attra-

 

verso apposite convenzioni con gli IAT (Sistema di

 

Informazioni e Accoglienza Turistica in Italia);

 

e) sviluppa attività di carattere sociale;

 

f) promuove e svolge attività culturali e ricreative

 

organizza convegni, concerti, sagre e lotterie;

 

gestisce circoli nell’ambito del Comune di Camerata

 

Nuova; svolge ogni altra attività diretta a miglio-

 

 

rare in generale le condizioni di soggiorno dei

 

turisti;

 

g) intraprende iniziative idonee a favorire, attra-

 

verso processi partecipativi, il raggiungimento de-

                                                                                                                             

gli obiettivi sociali del turismo.

 

ART. 4

 

ATTIVITA' DEI SOCI

 

L'attività dell'Associazione è assicurata prevalen-

 

temente con prestazioni personali, volontarie e gra-

 

tuite degli associati.

 

ART.5

 

SOCI – DIRITTI E DOVERI

 

I soci della Pro Loco si distinguono in:

 

a)soci Ordinari,

 

b)soci Sostenitori,

 

c)soci Onorari;

 

d) soci Juniores.

 

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbli

 

go di rendere nota la motivazione, dal Consiglio

 

Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del

 

candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e  

 

dietro versamento della quota sociale. Possono esse-

 

re  soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e

 

tutti coloro che per motivazioni varie (in via esem-

 

 

plificativa villeggianti, ex residenti) possano es-

 

sere interessati all’attività della Pro Loco.

 

Possono essere  soci Sostenitori coloro che, oltre

 

alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volonta-

 

rie straordinarie.

 

Possono essere  soci Onorari le persone che sono

 

riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti

 

particolari acquisiti a favore o nella vita della

 

Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto

 

di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni

 

del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci,

 

comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale

 

Sono soci Juniores coloro che non hanno raggiunto il

 

compimento del 18° anno di età.

 

Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell’As-

 

semblea,  hanno diritto di:

 

a)votare per eleggere gli organi direttivi della

 

Pro Loco, purché in regola con il versamento della

 

quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima

 

della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea

 

b)essere eletti alle cariche direttive della Pro

 

Loco;

 

c)votare per l’approvazione e le modifiche dello

 

Statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in

 

 

regola con il versamento della quota sociale avvenu-

 

to almeno trenta giorni prima della data fissata per

 

lo svolgimento dell’Assemblea;

 

d)ricevere la tessera della Pro Loco;

 

e)frequentare i locali della sede sociale;

 

f)ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

 

g)ottenere tutte le facilitazioni che comportano

 

la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in

 

occasione delle attività promosse o/ed organizzate

 

dalla Pro Loco stessa.

 

I soci hanno il dovere di:

 

a)rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro

 

Loco;

 

b)versare nei termini, entro l’anno solare, la quota

 

sociale;

 

c)non operare in concorrenza con l’attività della

 

Pro Loco.

 

La qualifica di socio si perde per: morte, dimissio-

 

ni, mancato pagamento della quota associativa, esclu

 

sione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di

 

di indegnità del socio a causa di attività pregiudi-  

 

zievole alla Pro Loco o incompatibile con le attivi-

 

tà stesse, mancata partecipazione consecutiva a 3

 

assemblee.

 

 

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del

 

Consiglio Direttivo.  

 

ART.6

 

ORGANI

 

Sono organi della Pro Loco:

 

a)L’Assemblea dei Soci;

 

b)Il Consiglio Direttivo;

 

c)Il Presidente;

 

d)Il Segretario;

 

e)Il Tesoriere;

 

f)Il Collegio dei Revisori dei Conti;

 

Tutte le cariche sono gratuite.

 

ART. 7

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’Assemblea:

 

a)rappresenta l’universalità dei soci e le sue deci-

 

sioni, prese in conformità alla legge e al presente

 

statuto, obbligano i soci;

 

b)ha il compito di dare le direttive per la realiz-

 

zazione delle proprie finalità;

 

c)è composta di tutti i soci, in regola con la quota

 

sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea;

 

d)è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia

 

ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal

 

 

Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice

 

Presidente), assistito dal Segretario. In caso di

 

assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci

 

presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea

 

eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segre

 

tario della Pro Loco.

 

Ogni socio esprime un voto soltanto; è  consentita

 

una delega ad un altro socio.

 

L’assemblea ordinaria:

 

a)è convocata almeno due volte l’anno per le deci-

 

sioni di sua competenza, delibera sul conto consun-

 

tivo dell’anno precedente e sulla formazione del

 

bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il

 

1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma

 

di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo

 

o dei soci;

 

b)deve essere convocata, entro il mese di novembre

 

per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il

 

mese di maggio per l’approvazione del bilancio con-

 

suntivo;

 

c)deve essere convocata, per le elezioni delle cari-

 

che sociali, almeno trenta giorni prima della scaden-

 

za del mandato;

 

d)è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine

 

 

del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno

 

quindici giorni prima della data fissata, consegnato 

 

a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede

 

della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il

 

Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno

 

insieme le modalità di convocazione per ciascuna

 

assemblea;

 

e)è valida, in prima convocazione, con la partecipa-

 

zione di almeno la metà dei soci e delibera con voto

 

favorevole della metà più uno dei voti espressi; è

 

valida, in seconda convocazione, da indirsi qualun-

 

que sia il numero dei partecipanti e delibera con

 

voto favorevole della metà più uno dei voti espres-

 

si. La convocazione, quando se ne ravvisi la neces-

 

sità, può essere richiesta in maniera scritta dalla

 

maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da

 

almeno un terzo dei soci.

 

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto

 

quando si riunisce per deliberare sulle modifiche

 

dello Statuto sociale, sulla trasformazione  o sullo

 

scioglimento dell'associazione ed è convocata   con

 

avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), porta

 

to a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni

 

prima della data fissata, consegnato  a mano o a

 

 

mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro

 

Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente

 

ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le

 

modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La

 

richiesta di convocazione potrà provenire dal Presi-

 

dente quando ne ravvisi la necessità, in seguito

 

alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri

 

del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei

 

soci.

 

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che

 

in seconda convocazione, con il voto favorevole del-

 

la maggioranza dei partecipanti e la presenza di

 

almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipote-

 

si di scioglimento nel qual caso è valida sia in

 

prima sia in seconda convocazione, solo con il voto

 

favorevole della maggioranza dei partecipanti e la

 

presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscrit-

 

ti.

 

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà

 

essere redatto apposito verbale firmato dal Presi-

 

dente  e dal Segretario, consultabile da tutti i so-

 

ci presso la sede sociale.

 

ART.8

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

Il Consiglio Direttivo:

 

a)è formato da un numero dispari, stabilito dalla

 

Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a

 

votazione segreta dall’Assemblea stessa. Tutti i

 

soci, iscritti da trenta giorni, possono essere elet

 

ti; sono eletti coloro che hanno riportato il =====

 

maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto

 

il più anziano di militanza;

 

b)resta in carica cinque anni e tutti i membri sono

 

rieleggibili;

 

c)si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni

 

qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a

 

seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei

 

membri;

 

d)può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e

 

documentate, relativi alle attività statutarie;

 

e)è investito dei poteri per la gestione ordinaria

 

della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciu

 

te tutte le facoltà per il raggiungimento delle fina

 

lità sociali che non siano dalla legge o dal presen-

 

te statuto riservate, in modo tassativo, all’Assem-

 

blea;

 

f)stabilisce la quota sociale annuale da versare;

 

g)predispone i regolamenti interni per l’organizza-

 

 

zione ed il funzionamento delle varie attività, ivi

 

compresi quelli delle elezioni degli organi statuta-

 

ri.

 

Per la validità delle deliberazioni occorre la pre-

 

senza effettiva della metà più uno dei membri del

 

Consiglio Direttivo e il voto favorevole della mag-

 

gioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo

 

il voto del Presidente.

 

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patri-

 

monio sociale, la formazione del bilancio di previ-

 

sione con relativo programma di attuazione, la ste-

 

sura del conto consuntivo e della relazione dell’at-

 

tività svolta.

 

I consiglieri che risultano, senza giustificazione

 

motivata, assenti per tre sedute consecutive, posso-

 

no essere dichiarati decaduti con deliberazione del

 

Consiglio Direttivo il quale provvede alla surroga-

 

zione dei medesimi.

 

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consi-

 

glieri mancanti saranno sostituiti con i soci che,

 

secondo i risultati delle elezioni, seguono immedia-

 

tamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da

 

utilizzare per la surrogazione potrà essere inedetta

 

una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del

 

 

Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la

 

sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza

 

dei componenti del Consiglio Direttivo sia contempo-

 

ranea e riguardi la metà più uno dei soci, l’intero

 

Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il

 

Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi del-

 

la vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’ele-

 

zione di un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto appo-

 

sito verbale, approvato di volta in volta dal Consi-

 

glio stesso e firmato dal Presidente e dal Segreta-

 

rio.

 

ART.9

 

IL PRESIDENTE

 

Il Presidente della Pro Loco:

 

a)è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima

 

riunione con votazione a scrutinio segreto;

 

b)dura in carica per lo stesso periodo di vigenza

 

del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In

 

caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sosti-

 

tuito dal vice Presidente, eletto come sopra al

 

punto a). In caso di impedimento definitivo sarà

 

dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà

 

all’elezione di un nuovo Presidente;

 

 

c)ha la responsabilità dell’amministrazione della

 

Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in

 

giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo

 

e l’Assemblea dei Soci;

 

d)può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti

 

di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella

 

successiva riunione.

 

ART.10

 

 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

 

Il Segretario:

 

a)è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta

 

del Presidente, da scegliersi fra i soci; 

 

b)assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali

 

delle relative riunioni, cura la conservazione della

 

documentazione riguardante la vita della Pro Loco,

 

assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede

 

al normale funzionamento degli uffici;

 

c)è responsabile, insieme al Presidente, della tenu-

 

ta di idonea documentazione dalla quale risulta la

 

gestione economica e finanziaria della Pro Loco non-

 

ché della regolare tenuta dei libri sociali.

 

Il tesoriere:

 

a)è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi

 

fra i soci;

 

 

b)annota i movimenti contabili della Pro Loco.

 

Il Segretario e il Tesoriere hanno la delega alla

 

firma degli assegni in caso di assenza o impedimento

 

del Presidente.

 

E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo

 

socio.

 

ART. 11

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

 

a)è composto di tre membri effettivi e da due sup-

 

plenti;

 

b)è scelto fra i soci ed eletto dall’Assemblea con

 

votazione a scrutinio segreto, separato da quella

 

per le elezioni del Consiglio Direttivo;

 

c)dura in carica cinque anni e tutti i membri sono

 

rieleggibili;

 

d)ha il compito di esaminare periodicamente ed oc-

 

casionalmente la contabilità sociale, riferendone

 

all’Assemblea;

 

e)può essere invitato alle riunioni del Consiglio

 

Direttivo ed in tal caso può esprimere l’opinione

 

sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto

 

di voto.

 

Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il

 

 

maggior numero dei voti; i primi tre quali membri

 

effettivi, gli altri due come supplenti.

 

I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il

 

Presidente.

 

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro

 

supplente che ha riportato il maggior numero di voti

 

nelle elezioni.

 

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sos-

 

tituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il

 

rinnovo dell’intero Consiglio.

 

ART. 12

 

PATRIMONIO

 

L’entrate economiche con le quali la Pro  Loco prov-

 

 

vede  alla propria attività sono: 

 

a)le quote sociali;

 

b)le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque

 

titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;

 

c)i proventi di gestione di attività e/o di inizia-

 

tive permanenti od occasionali;

 

 

d)i contributi di privati cittadini;

 

e) eredità, donazioni e legati;

 

L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco

 

deve essere trascritto in apposito registro degli

 

inventari.

 

 

 

Art. 13

 

 

 DISPOSIZIONI GENERALI

 

La Pro Loco:

 

a)              deve essere iscritta all’Albo Provinciale del

 

Lazio delle Associazioni Pro Loco;

 

b)              aderisce facoltativamente all’U.N.P.L.I. (Unio-

 

ne Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Re-

 

gionale delle Pro Loco del Lazio, nel rispetto dello

 

 

Statuto e delle normative U.N.P.L.I.;

 

c)   non può, in nessun caso, distribuire i proventi

 

delle attività fra gli associati, anche in forme in-

 

dirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente

 

 

per la realizzazione delle attività istituzionali e

 

di quelle direttamente connesse.

 

c)     ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo

 

di gestione a favore di attività istituzionali sta-

 

 

tutariamente previste.

 

e) ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in

 

caso di scioglimento, ad altra Associazione che ope-

 

ri a fini di utilità sociale.

 

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato

 

 

valgono le norme del codice civile.

 

 

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